Obbligo nomina e formazione Preposti per la Sicurezza da dicembre 2021

obbligo formazione preposto Well Cagliari - Formazione supporto e consulenza per aziende e cooperative

La fine dell’annno 2021 ha visto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due testi molto importanti ai fini della Sicurezza sul Lavoro, che avranno un impatto su tutte le aziende e cooperative italiane.

Nello specifico la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito in legge il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 che nell’articolo 13 ha introdotto diverse modifiche al D.lgs. 81 del 2008 ossia al Testo Unico sulla Sicurezza (qui fornito nella versione con tutti gli aggiornamenti, tenuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Chi è il Preposto?

Il Preposto, di cui di seguito forniamo la definizione ufficiale tratta dall’art. 2 del D.lgs. 81/2008, è un lavoratore che viene nominato dal Datore di Lavoro, per sovrintedere alla Sicurezza dei colleghi.

La nomina è del tutto analoga a quella che ricevono gli addetti antincendio o al primo soccorso e, da dicembre 2021, diventa altrettanto obbligatoria.

Nella gerarchia della sicurezza aziendale, in cima abbiamo sempre il Datore di Lavoro, che ha il suo braccio destro nell’RSPP (interno o esterno) che valuta i rischi aziendali e stabilisce le regole generali di sicurezza, presenti nel DVR.

Gli addetti antincendio gestiscono le possibili emergenze sulla struttura (incendio, terremoto, alluvione etc), gli addetti al primo soccorso gestiscono le emergenze sulle persone (malori, infortuni etc).

I preposti gestiscono l’attività quotidiana in assenza di emergenze. Ossia verificano costantemente che tutti lavorino nel rispetto delle indicazioni del Datore di Lavoro e dell’RSPP. Ora hanno la possibilità di intervenire prontamente, interrompere le attività dei lavoratori che non applicano volontariamente le norme o sono impossibilitati a farlo, segnalando il tutto ai diretti superiori.

Se ne deduce che se si lavora in una singola sede, di dimensioni tali da consentire al preposto di sovrintedere a tutti, basta un solo preposto aziendale. Se le sedi sono più di una o di dimensioni considerevoli, il numero di preposti deve inevitabilmente essere adeguato.

DEFINZIONE come da art. 2 del D.lgs. 81/2008:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Le principali modifiche riguardanti il Preposto

  • Il Preposto diventa obbligatorio
  • Il Preposto può interrompere il lavoro altrui per motivi di sicurezza
  • Il nome dei preposti va obbligatoriamente comunicato al Committente / Stazione appaltante
  • La formazione per i preposti è esclusivamente in presenza

Raccolta esigenze formative

In virtù dell’obbligo di nominare il preposto e formarlo in presenza, stiamo organizzando la formazione sul territorio della Sardegna. Senza impegno, forniscici per tempo la tua esigenza così da comunicarti la sede formativa più vicina a te.

Il Preposto diventa obbligatorio

L’articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” del D.Lgs 81/2008 è stato modificato,  aggiungendo all’elenco di obblighi anche il seguente punto:

«b-bis) individuare il preposto o i preposti  per  l’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19.  I contratti  e gli accordi collettivi  di  lavoro  possono  stabilire  l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita’  di  cui  al precedente periodo. Il preposto non puo’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’»;

Si nota altresì che per il ruolo obbligatorio che il dipendente dovrà ricoprire, sarà prevista una retribuzione specifica.

Il Preposto può interrompere il lavoro altrui per motivi di sicurezza

Qi siamo di fronte ad un altra modifica sostanziale: ora il Preposto ha facoltà di far interrompere il lavoro di coloro che stanno lavorando in condizioni non adeguate alla sicurezza: per esempio perché non hanno i DPI o non li indossano.

Di seguito la modifica all’articolo 19 “Obblighi del preposto”:

d-ter) all’articolo 19, comma 1:   

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:   

«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte  dei  singoli lavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonche’  delle  disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei mezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso  di  rilevazione  di comportamenti non conformi alle disposizioni e  istruzioni  impartite dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni  di  sicurezza.  Incaso  di  mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o   di persistenza   dell’inosservanza,   interrompere    l’attivita’  del lavoratore e informare i superiori diretti»;   

2) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:   

«f-bis) in caso di rilevazione di  deficienze  dei  mezzi  e  delle attrezzature di lavoro e di  ogni  condizione  di  pericolo  rilevata durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente l’attivita’ e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  dilavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;

 

Il nome dei preposti va obbligatoriamente comunicato al Committente / Stazione appaltante

L’articolo 26 – “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” viene modificato precisando l’obbligo di comunicazione verso il Committente:

d-quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:   

«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di  attivita’  in  regime  di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al  datore  di  lavoro  committente  il personale che svolge la funzione di preposto»;

La formazione per i preposti è esclusivamente in presenza

In merito alla formazione, all’articolo 37 – “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” sono state apportate numerose modifiche, le cui conseguenze sono, in parte, ancore in divenire e saranno contenute nel nuovo Accordo Stato Regioni che dovrà essere redatto entro il 30 giugno 2022.

Per il momento ci soffermiamo sul nuovo comma 7-ter seguente:

4) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:   

«7-ter.  Per  assicurare  l’adeguatezza  e  la  specificità  della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei  preposti  ai  sensi del comma 7, le relative attività  formative  devono  essere  svolte interamente con modalità in presenza e devono  essere  ripetute  con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessarioin ragione dell’evoluzione  dei  rischi  o  all’insorgenza  di  nuovi rischi»));