Supporto RSPP esterno

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, d.lgs. 81/2008, prevede che ogni datore di lavoro nomini il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione detto “RSPP”. Il Datore di Lavoro, previo specifico corso di formazione al quale si può accedere se si hanno alcune competenze specifiche minime (diploma di scuola superiore o  di istruzione secondaria di secondo grado),  può anche lui svolgere il ruolo di RSPP. In alternativa, può affidare all’esterno tale incarico a persona già dotata di tale titolo.

La scelta di far svolgere l’attività di RSPP ad una figura esterna alla propria azienda è una scelta libera e consentita dalla normativa e noi forniamo il servizio ed il supporto aziendale proprio svolgendo tale ruolo di RSPP esterno dalla nostra specifica figura professionale, al fine di ottenere i seguenti vantaggi per l’azienda:

    • separare i ruoli di Datore di Lavoro e RSPP per consentire un confronto produttivo
    • consentire al Datore di Lavoro di concentrarsi su aspetti a lui più consoni
    • evitare al Datore di Lavoro di dedicare tempo personale e risorse alla lunga formazione necessaria
    • consentire di portare in azienda mediante l’RSPP ulteriori punti di vista utili per migliorare la sicurezza e l’organizzazione del lavoro.

 

LIMITI dell’RSPP Datore di Lavoro

E’ bene precisare che le norme impongono espliciti limiti ai Datori di Lavoro nel ricoprire il ruolo RSPP. Per esempio è ammesso, in base all’art. 34, nelle seguenti tipologie di aziende:

  1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende ………………………………. fino a 200 lavoratori

mentre, invece NON può ricoprire il ruolo in tutte quelle realtà esplicitamente definite all’art. 31 comma 6:

  1. a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (N)* , e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. b) nelle centrali termoelettriche;
  3. c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (N) , e successive modificazioni;
  4. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

(*) stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose (R.I.R.)