Chi può fare controlli ispettivi
Sono oltre una decina gli enti che hanno il potere di fare controlli ispettivi presso le aziende per i più svariati motivi: controlli a campione, denunce, verifiche in base ad eventi come infortuni, malattia sul lavoro, gravidanze etc. Tra gli enti più attenti ai controlli possiamo citare le ASL tramite l’ufficio SPRESAL, l’Ispettorato del Lavoro, l’INAIL e l’INPS.
Cosa possono chiedere
Tutto dipende dal motivo del controllo: alcuni li abbiamo elencati prima. Sta di fatto che nella maggior parte delle situazioni, tali enti cominciano con il chiedere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), la cui mancanza è un reato punibile con una sanzione da 3.071,27 a 7.862,37 euro oppure con l’arresto da tre a sei mesi, come spieghiamo nel nostro apposito articolo sugli adempimenti minimi. Il DVR, inevitabilmente, a sua volta si trascina la verifica della corretta nomina dell’RSPP, della formazione dei dipendenti in tema di sicurezza e tanto altro, con eventuali ulteriori sanzioni che si sommerebbero tra loro.
Cosa possiamo fare
Qui la questione è estremamente semplice: consegnare all’organo ispettivo quanto richiesto, nel modo e, soprattuto, nei tempi indicati dallo stesso ente.
E’ bene precisare che a seconda del motivo e, quindi, dello spirito con il quale gli ispettori si muovono e fanno le richieste, i tempi possono essere molto diversi.
Per esempio, se la documetazione è richiesta a seguito di un controllo a campione, solitamente i tempi sono generosi, mediamente 30 giorni, con l’esplicita indicazione di consentire all’azienda di organizzarsi e sopperire ad eventuali mancanze: questo significa che viene concesso di mettersi in regola dopo la data del verbale, creando il DVR, svolgendo i corsi e, in generale procedendo alla massa a norma di tutto ciò che non lo era. In sintesi, viene concesso un tempo per “mettersi in regola”.
Cosa NON possiamo fare
Ci sono altre situazioni, dove la richiesta dell’organo ispettivo prevede tempi di risposta nettamente più stringenti: per esempio soli 3 (tre) giorni, con esplicita richiesta di fornire copia o estratto dei documenti esistenti al momento della richiesta.
In questo scenario è evidente che l’intento del controllo non è certo concedere all’azienda un tempo per mettersi a norma se non lo è già, bensì è quello di indagare sulla reale situazione con l’obiettivo di smascherare eventuali mancanze. Solitamente capita a seguito di infortuni o malattie professionali o altre situazioni dove esplicitamente l’ente ha scoperto, o ha ricevuto documentazioni, che fanno sospettare una possibile carenza in termini di prevenzione e protezione dei dipendenti. Anche una gravidanza, può generare controlli rigidi se le comunicazioni ufficiali sono carenti e/o imprecise.
In questi casi c’è ben poco da fare: si va incontro alla verifica con quello che si ha. Non ci sono minimamente i tempi tecnici per effettuare nessuna azione post-controllo, ne è possibile produrre l’eventuale documentazione richiesta (per esempio DVR), perché al di là dei tempi tecnici realizzativi, il DVR deve avere data certa in merito alle firme delle figure che hanno la responsabilità dei contenuti del documento: datore di lavoro, RSPP, Medico Competente. Il DVR non può essere creato e firmato dopo la data della richiesta dello stesso da parte dell’ente ne possono essere messi attesti degli eventuali corsi mancanti: se si seguisse questa strada si mostrerebbe inequivocabilmente la volonta di ingannare l’ente, con tutte le possibili conseguenze del caso.
E’ per questo motivo che noi di WELL vi teniamo costantemente aggiornati con i nostri articoli, le nostre comunicazioni, le informazioni che vi forniamo di persona quando facciamo una qualunque forma di consulenza con voi: vogliamo evitare che vi troviate nella situazione come quella appena descritta perché non c’è modo di compensare alle eventuali mancanze, ed ogni “toppa sarebbe peggio dello strappo che si vorrebbe nascondere”.