Decreto CURA ITALIA – Analisi e illustrazione di tutti gli aiuti

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Decreto “Cura Italia”

D.L. 17 marzo 2020

Le misure di sostegno economico

Il Decreto presenta misure di sostegno economico al reddito per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, conseguente all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Art. 27 -28-29-30-31-38

LAVORATORI AUTONOMI, CO.CO.CO., ARTIGIANI E COMMERCIANTI E ALTRI:

E’ riconosciuta una indennità per il mese di Marzo 2020 (in discussione in un successivo provvedimento anche il mese di Aprile) di Euro 600, da chiedere all’INPS di appartenenza per residenza previa domanda, che non concorre alla formazione del reddito a favore di :

  • Liberi professionisti titolari di partita Iva ed iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata dell’INPS (art. 2 c.26 L.335/1995) purché non titolari di pensione o di altre forme di iscrizione previdenziale né iscritti ad altra Cassa di Previdenza privata e/o professionale.

  • Titolari di rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata dell’INPS (art. 2 c.26 L.335/1995) purché non titolari di pensione o di altre forme di iscrizione previdenziale, compresi coloro che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, per intenderci artigiani e commercianti che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale delle proprie attività, purché non titolari di pensione o di altre forme di iscrizione previdenziale.

  • Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali purché non titolari di pensione o di altre forme di iscrizione previdenziale, compresi coloro che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

  • Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 gg effettivi di lavoro agricolo.

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione o di reddito di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44

PROFESSIONISTI CON CASSA DI PREVIDENZA PRIVATA

E’ facoltà degli enti privati di previdenza obbligatoria intraprendere iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

Art. 63

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolai di lavoro dipendente (art.49 c. 1 lettera a) TUIR), spetta un premio per il mese di marzo 2020 di Euro 100,00 da rapportare al periodo di lavoro svolto, purché possiedano un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro, che non concorre alla formazione del reddito.

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n.600/1973 riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Art. 64 -65

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D’IMPOSTA

Introdotti:

  1. un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.In particolare i Soggetti interessati sono esercenti attività d’impresa, arte o professione durante il periodo d’imposta 2020 che potranno godere di un CREDITO d’IMPOSTA del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.L’importo stanziato è 50ml di Euro e seguirà decreto ministeriale.
  2. un credito a favore di esercenti attività d’impresa in locali in locazione, in particolare: la MISURA del CREDITO d’IMPOSTA 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

ESCLUSIONI, il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Art. 54

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi i lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero in un minor lasso di tempo intercorrente tra la domanda e la predetta data un calo del fatturato oltre il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non vi è nessun obbligo di presentare l’Isee.

Art. 56

AGEVOLAZIONI TRAMITE IL SETTORE BANCARIO

Sono sostenute le micro imprese, piccole e medie imprese che danneggiate dall’epidemia di Covid-19, hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del T.U.B.

L’agevolazione si può ottenere presentando all’intermediario finanziario apposita comunicazione nella quale si autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In particolare:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviati fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità tali che non siano applicati ulteriori oneri, eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati;

  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Art. 66

DONAZIONI E DETRAZIONI FISCALI

Per le Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali è riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, se fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le Donazioni effettuate da imprese si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Gli effetti del Coronavirus sui bilanci 2019

Art. 35

TERZO SETTORE

Slitta dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore.

Slitta anche il termine di approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020, anche in deroga allo statuto, per le Onlus, Odv e Aps.

Art. 106

APPROVAZIONE BILANCIO

Sono prorogati i termini di approvazione del bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364 comma 2 del C.C. e cioè entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

In aggiunta sono previste delle semplificazioni per le Spa, Sapa, Srl e società cooperative che possono prevedere:

il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;

che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;

la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

PROROGHE VERSAMENTI FISCALI-PREVIDENZIALI-ADEMPIMENTI TRIBUTARI

NUOVE SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI

Il nuovo scadenzario fiscale e contributivo prevede il differimento dei termini a seconda del soggetto tenuto all’adempimento e della tipologia di tributi da versare.

  1. La proroga dei versamenti è così disposta:

    • 20 marzo 2020 indipendentemente dal fatturato, per tutti i contribuenti, i versamenti tributari e contributivi e i premi per l’assicurazione obbligatoria ossia tutti i versamenti da effettuare a favore della Pubblica Amministrazione che scadono il 16 marzo;

    • 20 marzo 2020 per i contribuenti con volume d’affari 2019 SUPERIORE a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, SE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE ESPLICITATE NEL DECRETO E NELLA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.12E DEL 18.03.2020.

    • 31 maggio 2020 per i contribuenti con volume d’affari 2019 NON SUPERIORI a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020;

    • 31 maggio 2020 con possibile rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020; i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, con scadenza originaria tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, PER TUTTI I CONTRIBUENTI ELENCATI DI SEGUITO A PRESCINDERE DAL VOLUME D’AFFARI:

      1. imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operanti su tutto il territorio nazionale;

      2. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

      3. teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;

      4. ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

      5. organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

      6. gestori attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

      7. gestori musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

      8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

      9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

      10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

      11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

      12. gestori stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

      13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e lagunare;

      14. gestori servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

      15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

      16. ONLUS iscritte agli appositi elenchi ai sensi dell’art.10 D.Lgs 460/1997, nonché organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle provincie autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie di Trento e Bolzano

    • 30 giugno 2020 con possibile rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020 SOLO per i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, con scadenza originaria tra il 2 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, MENTRE il 31 maggio 2020 con possibile rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020 per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di Marzo 2020

Per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

    • 10 giugno 2020 senza possibilità di rateazione è prorogata la scadenza per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico scadenti tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020.

  1. La proroga per gli adempimenti fiscali è così disposta:

Per quanto riguarda la sospensione per gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), l’art. 62 del decreto legge n. 18/2000 sono differiti, senza applicazione di sanzioni, al 30 giugno 2020.
Non sono differite, invece, le comunicazioni da-ti da inviare entro fine marzo legate alla dichiarazione precompilata (ad esempio la comunicazione dati degli oneri detraibili).

  1. Non applicazione delle ritenute d’acconto per imprenditori e lavoratori autonomi:

L’art. 62 del decreto legge prevede una speciale misura per i contribuenti, imprese e lavora-tori autonomi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, soggetti a ritenuta d’acconto (di lavoro auto-nomo, procacciamento, agenzia, ecc.).
E’ previsto che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione:
– devono rilasciare al committente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta;
– provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal committenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a de-correre dal mese di maggio, senza applica-zione di sanzioni e interessi.

  1. Differimento degli accertamenti e della riscossione

L’art. 68 sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, ed in particolare quelli connessi:

  • alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;

  • delle istanze di interpello.

L’art. 68 del citato decreto prevede, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, derivanti da:

  • cartelle di pagamento;

  • avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli;

  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno.

Non sono state prorogate né dilazionate le scadenze e i pagamenti derivanti da avvisi bonari (controlli automatizzati e formali ex. Art, 36 bis e 36 ter DPR 600/1973)

 

  1. Rottamazione “ter-saldo e stralcio”

Proroga al 31 maggio 2020 il versamento della “Rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e il versamento relativo al “Saldo e Stralcio” che scadrà il 31 marzo 2020.

Studio Dott.ssa Andreina Ruiu

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