Vaccinazione obbligatoria per gli operatori socio-sanitari

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D.L. 44 del 1° aprile 2021

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) - (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)

L’atteso o temuto obbligo di vaccinazione è divenuto realtà proprio il giorno dedicato al Pesce d’Aprile, ma stavolta non è per nulla uno scherzo.

Potete scaricare l’intero Decreto Legge direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale cliccando sul seguente link: D.L. n. 44 del 1 Aprile 2021

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha sciolto un nodo comunque ritenuto cruciale nella lotta alla pandamenia. Il Decreto Legge, composto da 9 articoli, vede la sua parte applicativa all’interno dell’art. 4 che di seguito andiamo a riportare e commentare.

Comma 1

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e’ somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita’ sanitarie competenti, in conformita’ alle previsioni contenute nel piano.

COMMENTO

L’indicazione è chiara e netta a detta dei vari pareri espressi dai mass media: tutti gli operatori di interesse sanitario, il che implica non solo quelli sanitari (medici ed infermieri) ma anche coloro che svolgono comunque un’attività che direttamente li coinvolge in quell’ambito, sia esso sociosanitario che socio-assistenziale. Questo ha immediata ricaduta su tutte le strutture definite Comunità Alloggio e Comunità Integrate, oltre che le RSA.

Per gli operatori che svolgono il Servizio di Assistenza Domiciliare, non è previsto in modo esplicito il loro coinvolgimento, quindi rimane la scelta volontaria e non risulta obbligatoria la comunicazione verso gli enti per chi svolge solo questa attività. Questo non implica tuttavia che chi svolge questa attività non sia oggettivamente coinvolta nelle attività sanitarie e/o sociosanitarie verso persone fragili, in modo similare ai colleghi che lavorano nelle strutture esplicitamente citate dalla norma.

 

Comma 2

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e’ obbligatoria e puo’ essere omessa o differita.

 

Comma 3

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,(nota: 01/04/2021 data di entrata in vigore)  ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

COMMENTO

Tempi stretti per i datori di lavoro che entro il 5° giorno lavorativo, che corrisponde a venerdì 9 aprile 2021, devono trasmettere l’elenco dei dipendenti alle Regioni e/o province.

Si consiglia di predisporre l’elenco nominativo in modo da favorire le verifiche da parte della Regione: inserire pertanto Nome, Cognome, Codice Fiscale, Recapito Telefonico di ciascuno. NON occorre indicare se i dipendenti sono già vaccinati: la verifica è a carico della Regione, come indicato esplicitamente nel comma successivo. In questo modo si tutela anche la privacy.

Comma 4

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

COMMENTO

Dopo la ricezione degli elenchi dei dipendenti dai datori di lavoro, le regioni verificano se i nominativi indicati hanno già fatto il vaccino. In caso negativo, tali nominativi vengono imeddiatamente segnalati alle ASSL di competenza.

Comma 5

Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita’ e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

 

COMMENTO

Le ASSL tempestivamente verificheranno con i diretti interessati lo stato dei fatti con documentazione alla mano.

Comma 6

Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita’ competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

COMMENTO

Le ASSL, in caso di inosservanza senza motivo dell’obbligo di vaccinazione, può prescrivere la sospensione del diritto di svolgere le proprie mansioni lavorative.

Comma 7, 8, 9

7. La sospensione di cui al comma 6, e’ comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

COMMENTO

Per evitare il diffondersi del contagio, per chi non effettua il vaccino senza giustificati motivi di salute, è previsto il cambio mansione, anche con ruoli “inferiori” e se questo comunque non è possibile, si arriva alla sospensione dal lavoro senza compenso.

Comma 10, 11, 12

10. Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e’ omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attivita’ libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMENTO FINALI

I datori di lavoro che gestiscono strutture sanitarie, sociosanitarie  o socio-assistenziali, hanno tempo fino a domani 9 aprile 2021 per inviare l’elenco dei prorpi dipendenti alle Regioni o Provincie di competenza.